OMESSO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
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- 7 mag 2020
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Uno dei casi più frequenti che vengono affrontati in ambito penale è l'omesso versamento del mantenimento a favore del coniuge, o della prole, a seguito dell'emissione della sentenza di separazione, o divorzio.
In tale ambito, vi è da dire che la giurisprudenza è decisamente abbondante, al punto che il legislatore ha ritenuto opportuno codificare una nuova ipotesi di reato, ovverosia quella prevista e punita dall'art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare).
Nonostante l'inserimento di tale nuova norma, è ancora complicato per l'autorità giudiziaria stabilire quali condotte siano meritevoli di sanzione penale e quali invece no.
Le domande più frequenti a cui siamo chiamati a dare risposta sono: se sono disoccupato, devo mantenere lo stesso mia moglie o i figli? Se verso un importo inferiore a quello stabilito in sentenza di separazione (o divorzio) rischio di finire sotto processo? Cosa rischio se non verso puntualmente?
Ebbene, premesso che in un procedimento penale ogni situazione va gestita in modo specifico, non potendo essere sovrapponibili al 100% le condotte dei soggetti chiamati in causa, è tuttavia possibile determinare alcune linee guida:
innanzitutto, occorre precisare che l'obbligo di mantenimento grava a prescindere dalle reali possibilità economiche di chi è tenuto a versare il relativo assegno. Se tale considerazione può comprensibilmente apparire "ingiusta", in quanto chi non ha reddito non può certo andare a rubare per mantenere il coniuge o i figli, giova sottolineare che la norma penale è a tutela di soggetti considerati più deboli, in particolare i minori. Di conseguenza, sebbene è possibile difendere un soggetto che non versi l'assegno di mantenimento eccependo la relativa mancanza di reddito, è bene evidenziare che il giudice penale pretende (giustamente, aggiungerei) che l'imputato dia dimostrazione di essersi adoperato fino in fondo e senza esito alla ricerca di un'occupazione, anche a nero, mostrando disponibilità a lavorare, altresì, alla giornata. In pratica, è sbagliato, nonché pericolosissimo, pensare di non versare nulla perché si è disoccupati. Occorre invece darsi da fare, ricordando che in questo caso, contrariamente a quanto accade per la stragrande maggioranza dei reati, tocca all'imputato dimostrare la propria "innocenza" e non viceversa al P.M. la colpevolezza del reo;
La posizione dell'obbligato si aggrava qualora, a seguito dell'omesso mantenimento, faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (art. 570, comma 2, c.p.). In tale ultimo caso, la procedibilità è di ufficio a differenza dell'ipotesi di cui al punto 1) e ciò vuol dire che, una volta acquisita la notizia di reato con denuncia non c'è possibilità alcuna di ritirare quest'ultima. La pena che si rischia è la reclusione fino a un anno e la multa da 103 euro a 1032 euro. Attenzione: nei casi più gravi, si rischia anche di non vedersi applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena!;
In via residuale, colui che, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (art. 388 c.p.).
A questo punto, è possibile dare risposta ai quesiti che più spesso ci vengono posti: riguardo il primo interrogativo (se sono disoccupato, devo mantenere lo stesso mia moglie o i figli?) in realtà si è già risposto sopra; in merito alle altre questioni, a mio avviso chi versa soltanto una parte del mantenimento (direi una buona percentuale, di modo tale che non faccia mancare i mezzi di sussistenza al coniuge od ai figli) molto difficilmente potrà essere imputato, o condannato, per i delitti di cui all'art. 570 co. 2 c.p., o 570 bis c.p. E' chiaro che resterà, da un punto di vista civilistico, sempre obbligato nei confronti degli aventi diritto per il versamento del residuo; ugualmente, in caso di versamenti non puntuali (tipo, due mesi sì ed uno no), occorrerà valutare caso per caso se la condotta arrechi gravissimo pregiudizio agli aventi diritto in termini di mezzi di sussistenza.
In ultimo, un consiglio: chi non è in grado di versare un determinato importo per il mantenimento, è il caso che si rechi da un avvocato per la presentazione di un'istanza di modifica dei patti di separazione, o divorzio: di certo, se si andasse sotto processo penale "muniti" di tale richiesta presentata al tribunale civile, si verrebbe certamente giudicati con minor pregiudizio.

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